(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta 
                      n. 12 del 13 marzo 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                      Sostituzione dell'art. 56 
 
    1. L'art. 56 del regolamento regionale  4  dicembre  2001,  n.  3
(Istruzioni generali sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle
istituzioni scolastiche.  Abrogazione  dei  regolamenti  regionali  5
giugno 1978 e 28 novembre 1978), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 56  (Esercizio  delle  funzioni).  -  1.  Ai  controlli  di
regolarita' amministrativa e contabile provvede un revisore dei conti
nominato dalla Giunta regionale, con propria  deliberazione.  Con  la
medesima deliberazione, la Giunta regionale nomina anche un  revisore
dei conti supplente, per i casi di assenza o impedimento  del  membro
effettivo.   Il   revisore   dei   conti,    dotato    di    adeguata
professionalita', dura in carica tre anni e  puo'  essere  rinominato
per non piu' di due volte nello stesso ambito territoriale. 
    2. Al revisore dei  conti  nominato  ai  sensi  del  comma  1  e'
affidato il riscontro  di  piu'  istituzioni  scolastiche,  anche  di
diverso  ordine  e  grado,  aventi  sede  in   un   medesimo   ambito
territoriale. L'aggregazione e'  operata  dalla  struttura  regionale
competente in materia di istruzione tenuto conto: 
      a)  della  dimensione   complessiva   dei   flussi   finanziari
amministrati; 
      b) della vicinanza o del facile  collegamento  tra  le  diverse
sedi; 
      c) della situazione geografica o ambientale in cui  operano  le
istituzioni scolastiche. 
    3. I revisori dei  conti  esterni  all'Amministrazione  regionale
sono nominati tra gli iscritti nell'apposito  registro  dei  revisori
legali.  Ad  essi  spetta  un  compenso  onnicomprensivo,   correlato
all'effettiva attivita' svolta, determinato  dalla  Giunta  regionale
con la  deliberazione  di  nomina  e  corrisposto  dalle  istituzioni
scolastiche. 
    4. I revisori dei  conti  interni  all'Amministrazione  regionale
sono nominati tra gli iscritti  nel  registro  di  cui  al  comma  5.
L'attivita' degli stessi e' svolta a titolo gratuito. 
    5. La struttura regionale competente  in  materia  di  istruzione
provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti, a
domanda, i dipendenti appartenenti a  qualifica  non  inferiore  alla
categoria D di cui al testo  unico  delle  disposizioni  contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle
d'Aosta, nonche' i dipendenti di qualifica  immediatamente  inferiore
che  siano  iscritti  nel  registro  dei  revisori  legali.  L'elenco
comprende un'apposita sezione nella quale possono chiedere di  essere
iscritti  i  revisori  contabili  esterni   all'amministrazione   per
l'attribuzione degli incarichi eccedenti.».